Il lavoro autonomo occasionale

Il legislatore, quando ci impone una norma, ci incita pure a riflettere e, personalmente, credo che qualunque cosa, per quanto sia complessa, può essere svelata piano piano fino a quando non si arrivi alla sua semplice essenza.

Torniamo a noi…

Il lavoro ha diverse forme, ma, ai fini di questo scritto, lo si classifica in lavoro autonomo e lavoro non autonomo. Se cerchiamo il sinonimo di autonomo, vengono fuori parole come libero, indipendente, etc. Quindi, definiamo lavoratore autonomo una persona che decide e si organizza da sola, e lavoratore non autonomo una persona il cui lavoro viene coordinato da qualcun altro.

Lasciamo i lavoratori dipendenti ai consulenti del lavoro e ai patronati e analizziamo gli indipendenti.

Il Codice Civile non parla esplicitamente della figura del lavoratore autonomo, tantomeno del lavoratore autonomo occasionale, ma si limita a definire, con l’art. 2222 del C.C. le caratteristiche del contratto d’opera:

  • Compiere un’opera o un servizio
  • Verso un corrispettivo
  • Con il lavoro proprio
  • Senza vincolo di subordinazione

Tra queste qualità, la verifica del vincolo di subordinazione e dell’organizzazione del lavoro risulta fondamentale per determinare la natura del contratto, spesso fonte di contenziosi per via della responsabilità.

Assimilato il concetto, il lavoro autonomo viene suddiviso in due macro-classi:

  • Intellettuale (i liberi professionisti)
  • manuale, o pratico (in generale i piccoli imprenditori: commercianti, artigiani, agricoltori)

Il lavoro autonomo occasionale nasce come fattispecie dal concetto generale e dal solo fatto che sia svolto occasionalmente. La legge non impone né un numero massimo di lavori (servizi, opere) né un ammontare definito dei corrispettivi, ma richiama l’attenzione sul carattere di NON abitualità, essenziale per il corretto inquadramento fiscale.

L’espletamento, quindi, di un’attività in modo continuativo fa si che si perda la particolarità del termine stesso e, essendo regolare, l’attività dovrà essere svolta in modo professionale mediante una posizione fiscale concreta (partita iva).

Adempimenti

Il prestatore di un’attività AUTONOMA occasionale emette, al momento dell’incasso, una ricevuta non fiscale, che costituisce quietanza di pagamento, assoggettata a marca da bollo di 2 euro se di importo superiore a 77,47 euro.

Inoltre, assume rilevanza la qualifica del destinatario della prestazione. Il committente, se sostituto d’imposta (impresa, partita iva non forfetaria, condominio, etc) dovrà trattenere la ritenuta d’acconto del 20%, anche quando non è stata evidenziata sulla ricevuta, e versarla entro il 16 del mese successivo, all’Erario per conto del lavoratore. In questo modo, il lavoratore percepirà l’importo netto, certificato nei primi mesi dell’anno successivo insieme alla ritenuta, mediante la certificazione unica obbligatoria in capo al committente.

Ovviamente, quando la prestazione è rivolta a un privato (o comunque non sostituto d’imposta), quest’ultimo non opera la ritenuta d’acconto e procede al pagamento per intero.

Aspetti fiscali e previdenziali

L’incasso lordo (totale) costituisce reddito diverso (art. 67 TUIR) e confluisce nel reddito complessivo, il che significa che andrà a sommarsi agli altri redditi (se) percepiti dal contribuente. Di conseguenza, l’aumento del reddito complessivo determinerà una diminuzione delle detrazioni fiscali.

Si ribadisce che non esiste un importo massimo al superamento del quale sia vietato utilizzare questa forma di lavoro.

Tuttavia, esiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps e di versare il contributo previdenziale (stabilito annualmente dall’Inps), qualora i compensi percepiti in un anno (principio di cassa) superino euro 5.000. In questa circostanza sarà sempre il committente che opera come sostituto d’imposta a versare i suddetti contributi, di cui 2/3 a carico di quest’ultimo e 1/3 a carico del prestatore.

In aggiunta a questo contributo, voglio sottolineare che il lavoro autonomo occasionale non si deve confondere con la prestazione di lavoro occasionale (ex voucher) o con il Libretto Famiglia. Questi hanno una disciplina diversa e quindi seguono regole diverse.

Mara

Fonti: Codice Civile, Tuir

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