I regimi contabili in Italia

Premessa

Una delle considerazioni da fare quando si apre un’attività di impresa è quella della scelta del regime contabile (quando è possibile scegliere). Principalmente si deve riflettere su due elementi essenziali, quindi il vantaggio fiscale e la semplificazione degli adempimenti.

Una mia regola personale è che la comodità comporta sempre dei costi, diretti o indiretti.

Siate consapevoli che ogni situazione debba essere valutata autonomamente, considerando diversi fattori e particolarità; la scelta del regime non si decide su internet perché può avere delle conseguenze diverse su contribuenti omogenei in ambienti eterogenei.

Una rapida puntualizzazione che devo fare riguarda le imposte. I regimi contabili si distinguono tra loro per le modalità di determinazione del risultato economico dell’attività, ma ciò che incide di più sul calcolo delle imposte sui redditi è il tipo di imposta (se Ires o Irpef) e i principi di imputazione dei componenti di reddito (per competenza – regime ordinario o per cassa – regime semplificato, forfettario)

Il risultato economico (o utile ante imposte) viene determinato come differenza tra i componenti positivi (ricavi) e i componenti negativi (costi), tenendo conto dei relativi principi di imputazione di cui sopra, per entrambi i regimi ordinario e semplificato, mentre, per il regime forfettario, viene individuato applicando un coefficiente di redditività in base all’attività svolta.

Come descritto sopra, i regimi contabili italiani sono attualmente tre: il regime ordinario, il regime semplificato e il regime forfettario.

In primis, possiamo affermare che un regime contabile viene stabilito in modo naturale in base alle caratteristiche del contribuente, come per esempio la veste giuridica (se società di capitali o di persone) o le dimensioni, per poi individuare, ove possibile, quale sia la forma più conveniente dal punto di vista fiscale.

L’opzione e la revoca si desumono da comportamenti concludenti e vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione Iva (o Redditi in alcuni casi) da presentare successivamente alla scelta operata (cambio regime dal 01/01/2026 la comunicazione va fatta nella dichiarazione iva Modello 2026).

La durata dell’opzione è, generalmente, di almeno un triennio quando viene modificata la modalità di determinazione delle imposte e di un anno quando il passaggio incide soltanto ai fini della tenuta contabile.

IL REGIME ORDINARIO

 Il regime ordinario è il regime contabile padre, dal quale si sono sviluppati altri regimi, più o meno attuali. Questo regime è noto anche come “regime in partita doppia” ed è obbligatorio per:

  • tutte le società di capitali (a prescindere dal tipo di attività svolta)
  • gli enti pubblici e privati soggetti ad Ires che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
  • Società di persone e ditte individuali (NO professionisti) qualora abbiano superato i seguenti limiti di ricavi: per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi il limite è di 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività, l’ammontare è di 800.000 euro)

La tenuta della contabilità ordinaria richiede la rilevazione contabile, seguendo il principio di competenza, di tutti i movimenti economici e patrimoniali dell’impresa. Questo non si limita soltanto alla registrazione in contabilità dei documenti, ma implica ulteriori calcoli, stime e valutazioni che definiscono la competenza economica dei costi e dei ricavi per poi adattare i valori di conto a tale principio.

Per le imprese in contabilità ordinaria, i libri e le scritture contabili obbligatorie sono:

libro giornale

libro degli inventari

scritture ausiliarie (conti di mastro)

scritture ausiliarie di magazzino (quando si superano certi limiti)

registri iva

registri dei beni ammortizzabili

Naturalmente, in base alla veste giuridica, si devono tenere i libri sociali previsti dal Codice civile.

IL REGIME SEMPLIFICATO

Le imprese minori (imprese individuali o società di persone sotto le soglie descritte nel titolo precedente) hanno la possibilità di adottare il regime contabile c.d. semplificato. Scisso dal regime ordinario, questo regime è improntato al criterio di cassa ed è stato introdotto per consentire alle imprese sotto soglia di determinare il reddito in base agli incassi effettivi. Di conseguenza, non assumono più rilevanza le rimanenze o i lavori in corso su ordinazione (momento di riflessione nella valutazione del regime adatto!).

Dovendo rilevare unicamente i fatti economici e non più quelli patrimoniali, viene meno l’obbligo di contabilizzare i movimenti bancari o di cassa e, quindi, sono esonerate dalla tenuta del libro giornale e dai conti di mastro, nonché dal libro degli inventari.

Tuttavia, l’ammortamento dei beni strumentali è un fatto economico a cui non è possibile collegare un’uscita monetaria; ci risulta che, in realtà, la determinazione del reddito viene fatta seguendo un principio misto di cassa e competenza.

I registri obbligatori da tenere sono:

registri iva (ai fini iva)

registri dei beni ammortizzabili

registri degli incassi e dei pagamenti – oppure

registri iva (ai fini iva e imposte sui redditi) integrati con l’annotazione dei ricavi e dei costi non incassati o non pagati – oppure

registri iva (ai fini iva e imposte sui redditi), previa opzione vincolante, senza separata indicazione degli incassi e pagamenti con la presunzione secondo cui la data di registrazione in tali registri corrisponde alla data dell’incasso o del pagamento (c.d. criterio di registrazione)

IL REGIME FORFETTARIO

Credo che ogni persona che sia arrivata fino a questo punto del mio articolo abbia sentito del regime forfettario. Essendo il più snello dei regimi, diciamo che va di moda. Si tratta in effetti del regime più scelto dalle nuove partite iva, tanto per il risparmio fiscale quanto per le agevolazioni in termini di adempimenti.

Iniziamo per dire che possono usufruire del regime agevolato unicamente le persone fisiche che svolgono un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale e che non abbiano raggiunto il limite di 85.000 euro di ricavi/compensi, incassi se vogliamo, ragguagliati ad anno. Questa ultima considerazione si riferisce al fatto che, indipendentemente dal momento dell’anno in cui si apre l’attività, si applica la formula: 85.000 euro/12*mesi di attività≤85.000 euro.

Se i due regimi descritti in precedenza non avevano cosi molte regole o peculiarità, non si può dire lo stesso del regime forfettario. In effetti ci sono delle cause di esclusione che possono facilmente sfuggire ad una valutazione superficiale, per esempio chi si avvale da regimi speciali iva (editoria, agenzie di viaggio, rivendita dei beni usati, ecc), chi effettua prevalentemente cessioni di fabbricati, chi partecipa in società di persone o srl in regime di trasparenza, i non residenti o chi esercita l’attività nei confronti dell’ex datore di lavoro. Ogni caso va studiato e non si da niente per scontato…Inoltre, è necessario prestare attenzione al limite di reddito di lavoro dipendente o di pensione, che attualmente è di 35.000 euro… ecco quindi che è necessaria un’analisi attenta fatta da un consulente fiscale prima di agire d’impulso.

In violazione del principio di solidarietà sociale (a mio avviso – vedi l’art. 54 della Costituzione), è prevista una tassazione sostitutiva all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) del 15% (o 5% in casi specifici) applicata sull’utile (reddito netto). Ora, l’utile del forfettario non viene determinato nel modo classico, cioè ricavi meno costi, ma considerando un coefficiente di redditività, già esaminato attentamente dal legislatore in base all’attività svolta. Inoltre, bisogna specificare che non è possibile detrarre alcun costo ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno di riferimento.

Per quanto riguarda i libri e i registri contabili, questi non sono obbligatori per i contribuenti forfettari. Tuttavia, devono emettere le fatture elettroniche (tranne le prestazioni sanitarie nei confronti dei privati), numerare e conservare le fatture di acquisto.

Leggi la pagina dedicata al regime forfettario.

Riassunto (imprese)

 REGIME ORDINARIOREGIME SEMPLIFICATOREGIME FORFETTARIO
SoggettiSocietà di capitali Soggetti Ires SP e DI (qualora abbiano superato dei limiti di ricavi)SP e DI sotto i limiti  Ditte individuali (anche sotto forma di impresa familiare)
Limite di accesso–Limite di ricavi per: Attività di prestazioni di servizi 500.000 euro Altre attività 800.000 euroLimite di ricavi: 85.000 esce dall’anno successivo 100.000 euro – esce subito Altri limiti: 35.000 euro redditi da lavoro dipendente 20.000 euro (lordi) spese per lavoro dipendente
Determinazione del redditoRicavi-Costi  Ricavi-Costi  Compensi x coefficiente di redditività  
Maturazione economicaPrincipio di competenzaPrincipio misto cassa e competenzaPrincipio di cassa
ImpostaIres 24% Irpef a scaglioniIrpef a scaglioniImposta sostitutiva 5% o 15%
Altre imposteIrap e, se soggetto irpef, anche le addizionaliIrap (escluse le ditte individuali) e le addizionali–  
IvasisiNo (è sostituita dall’imposta di bollo)
Tenuta contabilitàIn partita doppia (D-A) con la rilevazione di tutti i movimenti economici e patrimonialiRilevazione dei ricavi e dei costiRilevazione dei ricavi
Libri e RegistriRegistri iva Registri beni ammortizzabili Conti di mastro Libro giornale Libro degli inventari Libri sociali (richiesti dal Codice Civile)Registri iva (integrati o con opzione) Registri beni ammortizzabili   

Guardando la tabella, il regime forfettario sembrerebbe Dio sceso sulla terra, ma non è sempre così. Diciamo che, generalmente, conviene quando le spese reali sono basse o quando non si hanno delle detrazioni d’imposta (spese di ristrutturazione, spese mediche, mutui, ecc) che potrebbero addirittura azzerare l’imposta Irpef.

Concludo ribadendo che ogni situazione va attentamente valutata ed è sempre meglio richiedere una consulenza personalizzata prima di assumere una decisione di natura contabile o fiscale.

Fonti:

DPR 600 del 1973

DPR 442 del 1997

R.D. 16 marzo 1972, n. 262 – Codice Civile

Related Post

Scopri di più da UMD CONSULT

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere