L’articolo di questo mese si concentra sull’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, non titolari di partita iva e residenti in Italia. Premetto che faccio questo intervento poiché ho notato non poca confusione al riguardo. Consapevoli della complessità dell’argomento, vediamo di capire in modo semplice i casi più classici.
I contribuenti persone fisiche possono scegliere fra due modelli fiscali alternativi previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione al loro contesto personale e lavorativo, parliamo quindi del Modello 730 (termine 30 settembre) e del Modello Redditi PF (ex Unico – termine 31 ottobre). Se ti sei dimenticato di fare il 730, puoi sempre presentare il modello Redditi (con termine fino al 31 gennaio dell’anno successivo per il modello tardivo).
In primo luogo bisogna specificare che non tutti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma potrebbero avere la convenienza di farlo. In secondo luogo, non tutti possono presentare il modello 730, sebbene la platea dei contribuenti ammessi sia stata notevolmente ampliata negli ultimi anni.
Chi è obbligato alla dichiarazione dei redditi? (non parliamo di titolari di partita iva, che sono (quasi) sempre obbligati a tale adempimento anche in mancanza di redditi). In generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi coloro che non rientrano nei casi di esonero (che non espongo per motivi di semplificazione).
In particolare, sono obbligati:
- Chi è in possesso di più certificazioni uniche, quindi chi ha cambiato il lavoro durante l’anno di riferimento. In questo caso, il contribuente deve verificare se l’ultimo datore di lavoro abbia effettuato il conguaglio. Cosa significa? Che la certificazione unica rilasciata dall’ultimo datore di lavoro abbia considerato tutti i redditi percepiti dal contribuente (caso di esonero);
- Chi ha usufruito di detrazioni/deduzioni, bonus o altri trattamenti non spettanti in tutto o in parte. L’esempio più comune: usufruire delle detrazioni per familiari a carico quando non ricorrono le condizioni. In questo caso, sebbene non abbia cambiato il lavoro, il contribuente deve presentare la dichiarazione;
- Chi ha contemporaneamente più fonti di reddito (lavoro dipendente/pensione/redditi assimilati/assegni periodici corrisposti dal coniuge/redditi derivanti da attività occasionali oppure dalla locazione di fabbricati, altri redditi);
- Chi ha percepito esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di immobili per i quali si è optato per la cedolare secca;
- Chi ha conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva.
I casi sopra elencati sono tra i più diffusi ed è sempre necessario presentare la dichiarazione.
Inoltre, anche nel caso in cui non esiste l’obbligo, potrebbe rivelarsi un’ottima decisione per far valere eventuali detrazioni/deduzioni non attribuite oppure per recuperare crediti o acconti d’imposta.
Ci sono delle situazioni particolari per cui è sempre meglio contattare un Caf o un consulente fiscale, specialmente quando ci siano delle variazioni o dubbi.
Il modello 730
Il principale vantaggio di questo modello è che il rimborso viene ottenuto direttamente in busta paga o in caso di versamento viene trattenuto sempre dalla retribuzione, tutto a cura del datore di lavoro (sostituto d’imposta). Il modello 730 si può presentare anche in assenza di un datore di lavoro, ed è il c.d. modello 730 “senza sostituto” e in caso di credito sarà l’Amministrazione finanziaria stessa a dover rimborsare – con delle tempistiche discutibili.
Un ulteriore vantaggio di questo modello è la possibilità di presentazione in modalità congiunta (disponibile soltanto tra i coniugi legalmente sposati o persone unite civilmente), il che significa la presentazione di due modelli diversi, quindi responsabilità fiscali separate, ma uniti in un unico risultato che verrà liquidato da un solo datore di lavoro. Può essere assai utile perché il debito dell’uno dei coniugi viene estinto grazie alle detrazioni dell’altro, valorizzate nella dichiarazione.
Possono presentare il 730 coloro che nell’anno della presentazione sono:
- Pensionati o lavoratori dipendenti (anche se il contratto è a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno)
- I contribuenti che percepiscono delle indennità sostitutive (per es. la Naspi)
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, etc
- Sacerdoti della Chiesa cattolica
- Produttori agricoli (che non presentano anche il 770/iva/irap)
- Persone fisiche che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata/imposta sostitutiva, da rivalutazione dei terreni (novità modello 2025)
- Persone che percepiscono plusvalenze di natura finanziaria, anche dalla cessione di cripto-valute o altri strumenti finanziari (novità modello 2025)
se nell’anno di riferimento (precedente) hanno percepito almeno uno (novità modello 2025) dei seguenti redditi:
- Di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co e contratti a progetto)
- Dei terreni e fabbricati
- Di capitale
- Per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (occasionale)
- Diversi (per terreni e fabbricati situati all’estero)
- Alcuni redditi soggetti a tassazione separata/imposta sostitutiva
A partire dall’anno 2024 possono utilizzare il 730 anche coloro che adempiono agli obblighi di monitoraggio delle attività estere o di pagamento delle imposte Ivafe, Ivie e/o su cripto, per le quali in precedenza era necessario presentare, oltre al modello 730, anche il solo quadro RW della dichiarazione modello Redditi.
Diciamo che generalmente il modello 730 viene utilizzato dai dipendenti e pensionati per dichiarare ultimamente un po’ tutto.
Il modello Redditi, invece, viene specialmente utilizzato dai titolari di partita iva ma anche da chi ha la necessità di integrare o correggere un 730 già presentato. Ci sono dei casi in cui esiste la necessità di presentare dei quadri aggiuntivi del modello Redditi al modello 730; per esempio il quadro RM da presentare da chi percepisce l’indennità TFR da soggetti che non sono sostituti d’imposta (le colf/badanti che percepiscono il TFR da persona fisica, quindi in caso di cessazione del rapporto di lavoro). In quest’ultima situazione, per semplificare, è meglio utilizzare integralmente un unico modello Redditi.
La trattazione appena descritta rappresenta una guida sintetica e riguarda le casistiche più riscontrate dallo Studio Umd Consult.
Mi sento di suggerire ai lettori (curiosi di approfondire) che, per ulteriori delucidazioni o analisi, devono contattare il proprio consulente o il caf di fiducia, e ricordo, inoltre, che l’intelligenza artificiale non equivale al consulente fiscale (almeno per adesso).
Mara Ursu
Fonte: Agenzia delle Entrate


